Regolamento delle condizioni di condono delle note relative all’intervento di soccorso e di trasporto applicabili ai Donatori dell’ associazione Servizio Autoambulanza Mendrisiotto
PREMESSA
L’associazione Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM), nell’ambito dell’applicazione della Legge sul coordinamento e sussidiamento dei Servizi autoambulanze, è ufficialmente autorizzata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino, a gestire il servizio Autoambulanze nel territorio affidatole (Mendrisiotto).
Le prestazioni di soccorso e trasporto sono fatturate in base alle condizioni previste dalle apposite convenzioni stipulate tra la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze FCTSA (della quale il SAM è membro attivo) e Santésuisse Ticino. Le tariffe sono ufficialmente approvate dal Consiglio di Stato.
La Legge Federale sull’Assicurazione Malattia LAMal, nell’ambito della copertura obbligatoria, riconosce solamente una partecipazione del 50% alle spese di salvataggio, soccorso e trasporto fino all’ospedale idoneo più vicino. Il paziente è pertanto chiamato a coprire di tasca propria o mediante stipulazione di assicurazioni complementari la quota non coperta dall’assicurazione obbligatoria.
Il Servizio Autoambulanza Mendrisiotto intende offrire alle persone che la sostengono finanziariamente la possibilità di contenere la loro partecipazione finanziaria ai costi nel caso dovessero far capo alle sue prestazioni di soccorso e trasporto.
È CONSIDERATO DONATORE
- La persona singola (di sesso maschile o femminile) che dona un importo di almeno 40 CHF
- La famiglia (padre, madre, e figli fino al compimento del 20mo. anno di età) che dona un importo di almeno 70 CHF.
DURATA DELLA CONDIZIONE DI DONATORE
365 giorni dalla data successiva a quella della registrazione del versamento del contributo.
VALIDITÀ
I dati anagrafici presenti sulla cedola di versamento devono essere completi e leggibili in modo da permettere di risalire senza errore al mittente.
DIRITTO DI RECESSIONE DELLA DONAZIONE
Il donatore ha il diritto di recedere dalla sua decisione di donazione entro 7 giorni dalla stessa e può richiedere la restituzione dell’importo versato. A decorrere da tale termine la donazione è considerata definitiva.
AGEVOLAZIONI
Il Servizio Autoambulanza Mendrisiotto può concedere al Donatore un’agevolazione sulla fattura, emessa per un intervento di soccorso e/o trasporto medicalmente necessario (confermato da un certificato medico), equivalente alla parte non coperta dall’assicurazione malattia obbligatoria o dall’assicurazione infortuni e da eventuali assicurazioni complementari.
LA FRANCHIGIA E LA PARTECIPAZIONE PERSONALE AI COSTI PER LE CURE AMBULATORIALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 64 CPV. 8 DALLA LEGGE FEDERALE SULL’ASSICURAZIONE MALATTIA (LAMAL), SONO COMUNQUE ESCLUSE DALL’AGEVOLAZIONE.
L’agevolazione sarà concessa per una prestazione di soccorso e/o trasporto eseguita:
• per la persona che ha versato il contributo di Donatore singolo
• per un membro della famiglia che ha donato la quota per famiglia effettuata nel periodo di validità della condizione di Donatore (1 anno).
MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE
In caso di intervento dell’ambulanza, la persona interessata è tenuta a comunicare al SAM i dati relativi alle proprie coperture assicurative e la propria condizione di Donatore.
Previo accertamento, il SAM confermerà per scritto l’ammontare della somma di cui il Donatore potrà beneficiare.
Mendrisio, gennaio 2019
PER IL SERVIZIO AUTOAMBULANZA MENDRISIOTTO
Il Presidente: Katia Cereghetti-Soldini
Il Direttore generale: Carlo Realini